Sistema nazionale di Istruzione (L.62/00)

S
  • Legge 10 marzo 2000, n. 62 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.

Articolo 1

“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.”

La legge 62 è stata senz’altro una conquista e l’attuazione di un dettato costituzionale, ma si deve riconoscere che ancora incompiuto rimane il cammino verso una parità effettiva che dia reale efficacia alla libertà di scelta educativa delle famiglie.

 

 

La scuola cattolica risorsa educativa della chiesa locale per la società. Nota pastorale. Conferenza Episcopale Italiana 2014.
  1. Da quando è entrata in vigore la legislazione sulla parità scolastica, la vita della scuola cattolica in Italia si è intrecciata strettamente con l’attuazione di quella legge. Occorre tuttavia tenere presente, anzitutto, che, mentre è vero che quasi tutte le scuole cattoliche sono paritarie, non è al contrario vero che tutte le scuole paritarie sono cattoliche; in secondo luogo, che di fatto è soprattutto la comunità cristiana a battersi da anni per rendere effettiva nel nostro Paese una reale cultura della parità. Questo, perché essa ha la consapevolezza che la scuola cattolica costituisce un valore per tutti i cittadini e non solo per i cattolici.

Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984 sulla “Libertà d’insegnamento nella comunità europea”

«Il diritto alla libertà d’insegnamento implica per sua natura l’obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale».

Risoluzione n. 1904 approvata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 4 ottobre 2012

«L’Assemblea raccomanda che gli Stati membri del Consiglio d’Europa, mentre garantiscono l’esistenza e la qualità dei sistemi di scuole pubbliche, assicurino che una quota sufficiente di fondi sia messa a disposizione per permettere a tutti i bambini di accedere all’istruzione obbligatoria nelle istituzioni private se l’offerta di istruzione nelle istituzioni pubbliche non dovesse risultare sufficiente».

La scuola cattolica risorsa educativa della chiesa locale per la società. Nota pastorale. Conferenza Episcopale Italiana 2014.
  1. Da queste affermazioni derivano almeno tre ordini di conseguenze:
  • la necessità di diffondere e consolidare una cultura della parità;
  • la ferma richiesta di un finanziamento adeguato delle scuole paritarie;
  • il sostegno all’ampliamento dell’offerta formativa dato dal coinvolgimento dell’istruzione e formazione professionale nel sistema educativo e nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

In Italia, il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In seguito alla riforma della Costituzione del 2001, lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva per quanto riguarda le “norme generali sull’istruzione”, e la determinazione dei livelli essenziali (formativi, di apprendimento e di contenuto) delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e i principi fondamentali, che le Regioni devono rispettare nell’esercizio delle loro competenze. Le Regioni hanno la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. Le scuole hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Contemporaneamente, sempre nella logica del decentramento e del rafforzamento dell’autonomia territoriale, talune funzioni e competenze amministrative già del ministero dell’istruzione sono state trasferite alle Regioni, ai Comuni e alle Province (ad esempio: calendario scolastico, programmazione dell’offerta formativa integrata di istruzione e formazione, distribuzione della rete scolastica sul territorio, istituzioni e chiusura di scuole, diritto allo studio, borse di studio ecc.).

Anche il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, come gli altri ministeri, agli inizi del duemila è stato riformato, e ha trasferito poteri e competenze in sede regionale e territoriale. In tutte le regioni sono nati gli Uffici scolastici regionali statali, alle dipendenze di un direttore generale per l’istruzione.

Esso dipende da diversi livelli istituzionali: lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e di diritto privato tra loro interagenti.