Scuola e enti territoriali

S

 

A sostegno delle esigenze di integrazione Scuola-Enti Territoriali e degli strumenti normativi a disposizione dei soggetti in campo è opportuno richiamare alcune delle indicazioni contenute nel Regolamento dell’Autonomia (DPR275/99): 

  • all’articolo 7, a proposito di reti di scuole, al comma 8, si richiama la possibilità delle scuole di stipulare convenzioni con “enti” che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di obiettivi specifici.

  • all’articolo 8, in maniera puntuale, quasi perentoria, si dice: – Comma 5 “Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un’integrazione tra i sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti Locali, può essere personalizzato in relazione a… accordi internazionale”.
  • – Comma 4 “La determinazione del curricolo tiene conto… delle esigenze e delle attese espresse da… gli Enti locali, dai contesti sociali ed economici del territorio”;

  • all’articolo 9 si fa riferimento alla possibilità di realizzare “ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I curricoli possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e con gli Enti locali”.Il mandato istituzionale, è legittimato essenzialmente dagli articoli 33, 34, 4 e 38 della Costituzione, dalla legge 241/91, dalla legge 59/97 e dal conseguente, mutato, assetto burocratico che affida alle singole istituzioni scolastiche il compito di leggere in modo ampio i bisogni di formazione locali, non sempre percepibili dal centro. In questo quadro istituzionale, profondamente cambiato, cambia anche il rapporto scuola-territorio. La scuola è considerata una risorsa per il territorio, il quale a sua volta è risorsa per la scuola.

La famiglia nell'ordinamento italiano