- La parità scolastica è interesse e patrimonio di tutti i cittadini, perché il diritto a una educazione e a un’istruzione libere appartiene a ogni persona, indipendentemente dalle sue convinzioni religiose o dai suoi orientamenti culturali. La libertà di educazione e di istruzione non è una prerogativa confessionale, ma una libertà fondamentale di tutti e di ciascuno.
In una logica di sussidiarietà non avrebbe dunque motivo di esistere un pregiudizio nei confronti delle scuole paritarie, dato che la natura pubblica del servizio da esse svolto non risiede nello stato giuridico dell’ente gestore, statale o non statale, ma nella loro funzione a vantaggio di tutta la collettività. Né dovrebbero trovare giustificazione le critiche mosse alla Chiesa cattolica da un’opinione pubblica poco attenta di avere troppo a cuore il problema della scuola paritaria (la quale, come già detto, non è fatta solo di scuole cattoliche), dal momento che di fatto essa si batte, nell’interesse del bene comune, per affermare un diritto che è di tutti i cittadini.
In ogni caso, tante scuole cattoliche hanno dimostrato concretamente che la loro presenza, oltre a costituire un significativo risparmio per l’amministrazione statale, rappresenta un prezioso contributo di idee e di esperienze sul piano organizzativo, didattico e gestionale per tutto il sistema educativo nazionale.
- La libertà di educazione, per quanto solennemente riconosciuta ed enunciata, incontra ancora nel suo concreto esercizio una gran quantità di ostacoli che in vario modo ne rende pressoché astratta l’affermazione. Se infatti da un lato alle scuole paritarie è richiesto, in quanto tali, di ottemperare a condizioni che sono, anche sul piano economico, fortemente onerose, dall’altro lato si deve ammettere onestamente che, fino a tanto che la legislazione italiana sulla parità non avrà ottenuto il suo completamento anche sul piano del suo finanziamento, a una parità nominale affermata non corrisponderà mai una parità nei fatti.
Com’è noto in effetti alle scuole paritarie non vengono accordate in generale le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti.